La formazione per i coordinatori della sicurezza è  disciplinata dall’allegato XIV del D. Lgs. 81/08, dove si specificano le seguenti modalità ( estrapolato dall’allegato):

“ La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA.

E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto”.

Come si evince, non si specifica la modalità di erogazione corsi. La logica legislativa in ogni settore è improntata sulla legittimità di tutto ciò che non è espressamente vietato (gli stessi codici civile e penale regolamentano espressamente ciò che costituisce sanzione o illecito, e non esistono invece articoli che ci specifichino ciò che al contrario è legale). Pertanto, se si sposasse la teoria che i corsi in modalità e-lerning non sono erogabili perché il decreto 81 non ne parla, bisognerebbe concludere che non sono erogabili neanche quelli in aula, perché in effetti nel decreto non è citata nemmeno l’aula.

La legittimità , in mancanza di espressa previsione legislativa, è riconosciuta praticamente da tutti: intere categorie professionali giudicano totalmente equiparabili i corsi sulla sicurezza on-line o in aula , tra cui i Geometri,Ingegneri,Architetti,Periti Agrari, che riconoscono anche i crediti formativi  per i corsi a distanza in maniera analoga a quelli in aula.

Anche il portale “Lavori Pubblici”, in un interessante articolo firmato dall’ing. Gianluca Oreto, chiarisce bene questo aspetto:

“ Il riferimento alla formazione del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori è, invece, il Titolo IV art. 98 del TUSL. In particolare, tale articolo corrisponde all'art. 10 del D.Lgs. n. 494/1996 con le opportune modifiche del caso. Dunque, l'articolato stesso non prevede nulla per quanto riguarda i corsi di aggiornamento del coordinatore e, non facendo riferimento ad alcun accordo, non stabilisce neanche le modalità di svolgimento del corso (cosa di per sé anomala in quanto sarebbe stato più corretto rimettere questo ad un accordo da rinnovare, come per gli accordi n. 221 e 223 del 2011), che tenga in considerazione l'evoluzione tecnologica).

Nonostante è falso affermare che il corso di aggiornamento per coordinatori non si può erogare in modalità e-lerning,  in quanto la legge non lo vieta.”

Qui di seguito

Inoltre, parlando con diversi ispettori delle ASL, abbiamo riscontrato che le sanzioni vengono applicate esclusivamente in base al dettato degli articoli del D.Lgs. 81/08; pertanto, se non è presente nessuna specifica sulla modalità di erogazione della formazione, e in particolare sull'aggiornamento dei coordinatori, gli  stessi ispettori non sanzioneranno mai nè l'e-learning nè la videoconferenza. Anzi, in mancanza di espressa previsione normativa, dovranno rifarsi per analogia ( metodologia imposta dalla Giurisprudenza del lavoro quando c’èvacatio legis ) alle metodologie usate per altre situazioni invece già disciplinate, come ad esempio i corsi per RSPP.

Per gli stessi ispettori, quindi, è automatico associare la legittimità dell’e-learning per l’RSPP ai corsi di aggiornamento sicurezza, e considerare quindi leciti sia gli uni che gli altri, e quindi non sanzionabili.  Consigliamo pertanto di interpellarli a campione per ulteriore riprova.

Riportiamo inoltre il link dell'ultimo Quaderno della sicurezza di AIFOS (Associazione Italiana Formatori e Operatori della Sicurezza sul lavoro): si può leggere un interessante articolo di Alberto Andreani (magistrato e consulente del lavoro designato rappresentante delle Regioni e province autonome nella Commissione per gli interpelli, prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 81 del 2008) su e-learning e su videoconferenza (quest'ultima ormai considerata come formazione in presenza alla stessa stregua dell'aula

conclusioni

A conferma di ciò, basti pensare che in caso contrario tutte le categorie sopra indicate e molti altri professionisti, nonché centinaia di enti di formazione accreditati e certificati, subirebbero danni economici e professionali inestimabili, con conseguente diritto di rivalsa.

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